Fine vita informativa del presidente Fontana in consiglio regionale

Qui di seguito l’informativa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul ‘fine vita’ illustrata oggi in Consiglio regionale:

“L’informativa odierna, per contenuti e tematica, richiede una necessaria analisi tecnica degli accadimenti, ma è doverosa una premessa che ritengo fondamentale. Ho ritenuto di dover partecipare in prima persona proprio per rendere la giusta dimensione all’importanza di quanto oggi verrà affermato e discusso. Ci troviamo ad affrontare un tema di grande rilevanza e sensibilità, che ci impone riguardo e serietà, afferendo alla sfera più privata dell’essere umano. Auspico che quest’Aula, consapevole della propria rilevanza istituzionale, dimostri capacità di trattare, con il massimo rispetto per tutte le sensibilità coinvolte, l’argomento che non è tema di parte o di partito e che, ritengo, non debba sfociare nella contrapposizione che, spesso, anima il dibatto di quest’assise.
Spero che vi sarà un confronto sereno e inclusivo, basato sui fatti e non dimenticando mai il doveroso rispetto da riconoscere ad una persona che per libera scelta e in piena coscienza ha deciso di compiere un estremo gesto e che oggi non è più tra noi e che per questo stesso motivo merita le nostre preghiere e il nostro cordoglio”.

“Per quanto riguarda il tema oggetto di questa informativa, con la speranza di assolvere al dovere della richiesta pervenuta all’indirizzo della Giunta regionale, mi preme iniziare richiamando come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 242/2019, ha introdotto una condizione di non punibilità per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, dichiarando la parziale illegittimità dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che si trova in uno stato di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, ma perfettamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità della procedura siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato Etico territorialmente competente”.

“Alla luce delle richieste pervenute dai cittadini in relazione al suicidio medicalmente assistito, presentate a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, n. 242/2019 e n.135/2024, la DG Welfare ha inteso sin da subito assicurare un adeguato approfondimento delle tematiche in oggetto. Occorre ribadire che la Regione prioritariamente verifica la necessaria informazione e la concreta attuazione della rete di cure palliative e di tutti gli strumenti di assistenza disponibili per alleviare le sofferenze del paziente. Precisando che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 242/19, sottolinea «[…] l’esigenza di adottare opportune cautele affinché l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza […] in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, «un prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente»”.

“Si avverte, come affermato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e dalla Federazione Cure Palliative (FCP) in comunicati emessi dopo la pubblicazione da parte della Corte costituzionale dell’ordinanza n. 207/2018 e della sentenza n. 242/19, che le cure palliative e la sedazione palliativa sono radicalmente diverse dal Suicidio Medicalmente Assistito per gli obiettivi perseguiti, i mezzi usati e il risultato conseguito. Si specifica altresì che l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è soluzione rispettosa del dettato costituzionale e della dignità dei malati, in linea con la puntuale indicazione già contenuta nell’ordinanza n. 207 del 2018 e secondo l’impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010”.

“Recenti interventi legislativi, infatti, tra i quali quello prefigurato nel Bilancio di previsione 2023-2025 dello Stato, si muovono nel senso dell’eliminazione dei perduranti margini di mancata attuazione delle previsioni della citata legge. È quindi necessario assicurare un’adeguata informazione sulle cure palliative e che per ogni richiesta sia valutata prioritariamente da parte di ASST la reale offerta di cure palliative ricevute dal paziente. È stato istituito, con decreto n. 13.846 del 19/09/2024, il Tavolo Regionale per lo studio e l’approfondimento dei temi posti in essere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 volto ad analizzare tutte le tematiche connesse alle richieste di suicidio medicalmente assistito. Il Tavolo Regionale si è riunito nelle sedute del 5 novembre, 19 novembre e 13 dicembre del 2024, durante le quali è stata approfondita la tematica in esame e le possibili soluzioni volte a dar seguito a quanto previsto dalla Corte costituzionale”.

“In un’ottica di minimizzazione delle sofferenze del richiedente, oltre al compito di valutazione, così come prospettato dalla Corte costituzionale con Sent. n. 242/2019, l’ASST competente si occupa di garantire delle condizioni minime standard di adeguatezza: rispetto al luogo e a un’idonea strumentazione (per evitare situazioni inappropriate e/o viaggi all’estero che aumenterebbero le sofferenze del paziente) e la presenza di personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale senza alcun ruolo attivo nella procedura del Suicidio Medicalmente Assistito, ma solo per un intervento di monitoraggio e tutela nell’attività di autosomministrazione del farmaco. “L’adeguatezza della presa in carico della richiesta deve avvenire tramite un’analisi che include la valutazione dei diversi elementi clinici, cognitivo-comportamentali, familiari e sociali, etici e giuridici”.

“La valutazione deve altresì essere effettuata in un arco temporale idoneo a favorire un’approfondita valutazione delle variabili potenzialmente interferenti, ma rispondente alle caratteristiche della patologia e della condizione clinica generale del paziente”.

“In Lombardia l’ASST Fatebenefratelli – Sacco, è stata depositaria di una richiesta di suicidio medicalmente assistito: ricevuta la richiesta, è stato nominato il Collegio per la valutazione delle quattro condizioni stabilite dalla Corte costituzionale, è stato allertato il Comitato Etico territorialmente competente. Sono seguite interlocuzioni valutative tra il Collegio e la richiedente”.

“Da ultimo, il Comitato Etico ha reso il proprio parere certificando che la paziente fosse in possesso dei quattro requisiti stabiliti dalla Corte. Si precisa che la procedura di autosomministrazione non ha interessato il Servizio Sanitario Regionale, la prescrizione del farmaco è stata effettuata dal medico di fiducia individuato dalla paziente ed il farmaco è stato fornito, così come avvenuto in analoghi casi nelle altre regioni, da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Di questi fatti non è stato possibile dare evidenza e informazione in ragione della richiesta di riservatezza da parte dei legali dell’interessata. Questo procedimento è avvenuto in un quadro di autotutela dell’ente Regione affinché venisse evitata la soccombenza di fronte ad un giudice, come avvenuto in altre regioni italiane, per così consentire che venissero superate le condizioni di impossibilità dovute alla condizione fisica del soggetto interessato dalla procedura”.

“In particolare, come stabilito nell’ordinanza del 1 febbraio 2022 del Tribunale ordinario di Ancona, “diversamente opinando, si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della Corte costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla pronuncia”, abrogazione che per legge non è possibile perché una sentenza della Corte costituzionale non può essere riformata o cancellata dal Parlamento o da un Tribunale ordinario; ricordando inoltre che, nei procedimenti analoghi, l’intervento dell’Autorità giudiziaria ha imputato agli Enti coinvolti sanzioni per i ritardi nell’attuazione della procedura. In conformità si è pronunciata la Sezione Civile del Tribunale di Trieste, con ordinanza del 4 luglio 2023, confermando quanto stabilito dalla succitata ordinanza delle Marche”.

“Regione Lombardia, in questo quadro lacunoso dal punto di vista normativo, si è altresì rivolta alla Conferenza delle Regioni affinché si trovi all’interno delle regioni medesime una posizione comune sulle modalità attuative delle sentenze 242/2019 e 135/2024 in attesa che venga approvata una norma nazionale sul tema per evitare che si sviluppi un quadro di non uniformità sul territorio nazionale”.

“Ricordo infine come proprio quest’Aula, lo scorso 19 novembre, ha votato una pregiudiziale di costituzionalità del progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall’Associazione Luca Coscioni per incompetenza a trattare la materia del fine vita, in assenza di un quadro normativo nazionale che faccia chiarezza nel lacunoso e frastagliato contesto attuale”.

“Auspico che – ha concluso Fontana – il Parlamento si attivi, finalmente e nel breve, così da definire dei punti fermi che il contesto impone, a tutela e rispetto dell’umanità e del dolore delle persone. Una normativa chiara, definitiva e certa è innanzitutto una questione di civiltà”.

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